Chi siamo
Inoltre Agt promuove e coordina iniziative finalizzate all'incentivazione del turismo sociale, anche tramite l’offerta di visite guidate e itinerari per la riscoperta del territorio, della tradizione, della storia e del folklore locale.
Con Det. Regione Emilia-Romagna n° 6414 del 22/05/2015 Agt Romagna è iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come codificata dalla L.R. n. 8/2014.
Art. 1 - COSTITUZIONE -
DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI
È
costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito
denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata
“AGT Associazione Guide Turistiche della Romagna APS” (d'ora in avanti l’Associazione).
Art. 2 - SEDE - DURATA
L'Associazione
ha sede in Savignano sul Rubicone (FC). L’Associazione potrà istituire con
delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni
locali.
La
durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ
L'Associazione non
ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale: ricerca, tutela e divulgazione del patrimonio culturale,
storico-artistico, archeologico, enogastronomico e naturale del territorio
emiliano-romagnolo; sostegno della cultura in ogni sua forma come veicolo di
crescita sociale, di aggregazione e di integrazione; creazione di momenti e
spazi per l’aggregazione sociale per favorire la crescita della sensibilità
artistica degli Associati ed aumentare la loro preparazione culturale;
promozione e coordinamento di iniziative finalizzate all'incentivazione del
turismo sociale; promozione di visite guidate e itinerari per la riscoperta del
territorio, della tradizione, della storia e del folklore locale.
Per
il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via
esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi
o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad
oggetto:
- lett. e)
interventi e servizi
finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281»;
- lett. f)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive
modificazioni;
-
lett. i) organizzazione e gestione
di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della
pratica del volontariato e
delle attività di
interesse generale di
cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione
di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
In
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si
propone di:
1. organizzare e promuovere conferenze, incontri, convegni, mostre e
iniziative come strumento per la divulgazione della cultura;
2. organizzare, promuovere e gestire corsi e altre attività rivolte
all’aggiornamento e alla formazione;
3. promuovere e collaborare con l’attività dei centri di diffusione della
cultura e dell’informazione, con particolare riferimento alle biblioteche, agli
archivi e ai musei;
4. sostenere ed organizzare attività e iniziative culturali ed artistiche;
5. promuovere, organizzare e gestire iniziative finalizzate alla conoscenza
del patrimonio storico-artistico, archeologico e naturalistico, con particolare
riferimento all’ambito territoriale emiliano-romagnolo;
6. incentivare il turismo sociale tramite l’offerta di visite guidate e
itinerari in ambito storico- artistico, archeologico, enogastronomico, volti
alla riscoperta del territorio;
7. promuovere, organizzare e gestire iniziative inerenti alla riscoperta,
alla divulgazione e all’insegnamento della tradizione e del folklore locale;
8. creare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o
private che perseguono gli stessi fini e con enti che operino sia nel campo dei
beni culturali sia in ambito scolastico o che si propongano come centri di
educazione permanente.
Al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione
può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
il pubblico. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle
precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse,
secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.
Per
la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di
quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando
l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro
attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto
previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica
di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione
assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i
volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento
essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
ART. 4 - SOCI
Il
numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone
fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a
realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
È
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI
ADESIONE
Chiunque
condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere
ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda,
al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi
dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore,
la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
L’Associazione
non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
A
persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la
qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di
uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e
doveri.
Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a
comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego,
la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro
60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello
all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi
alla sua prima seduta utile.
La
validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto
dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo,
è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della
tessera sociale.
Il
Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Il
Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri
all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera
sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a
ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato
dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal
Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei
successivi 30 (trenta) giorni.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I
soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione.
Ogni socio di maggiore d’età e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi,
inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto
e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione
stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi
dell'Associazione.
Nel
caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente
la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi
acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti
di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
I
soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci,
libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e
degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo
raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In
particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione,
con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari
d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui
fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno
responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita
rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del
controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la
sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i
documenti appresi per attività concorrenziali.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
I
soci sono tenuti:
-
all’osservanza
del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
legittimamente assunte dagli organi associativi;
-
a
versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
stabilita in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in
nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO - SANZIONI
La
qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza
determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla
perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione
all’Associazione o per causa di morte.
Ciascun
socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà
di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto
a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono
causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il
mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o
delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione
o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività
contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di
democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di
qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In
tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento
del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
-
richiamo
scritto;
-
inefficacia
temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non
superiore ad un anno;
-
inefficacia
e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto
conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali
episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il
Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito
così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al
Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola
posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito
del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di
istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di
cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio
Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale,
entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci.
I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il
mancato pagamento della quota associativa annuale entro 1 (uno) mese decorrente
dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza
necessità di alcuna formalità.
I
soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota
associativa annuale versata.
Il
recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la
decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno
dell’Associazione.
Art. 9 - PATRIMONIO
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili
e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le
altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque
conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve
essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento
delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
In
caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con
finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di
utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del
Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.
Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione
trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi,
proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art.
6 del Codice del Terzo settore.
Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L'esercizio
sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione,
in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale,
con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di
missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale
dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il
bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo
nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione
dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Qualora
l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di
esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Il
Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa.
Art. 13 - UTILI O AVANZI DI
GESTIONE E FONDI DI RISERVA
È
fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità
dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli
Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo
di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Art. 14 - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell’Associazione:
1.
l’Assemblea dei Soci;
2.
il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3.
il Presidente.
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea
dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci
dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in
via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è inoltre convocata
quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione
scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche
statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della
delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo
scelto dai presenti.
L’Assemblea in
prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la
metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non
può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde
dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea
straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la
scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione
la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi
diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima,
occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci
aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum
costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15
gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a
modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per
l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto
favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.
Nelle
assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di
voto i soci (maggiorenni) iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in
regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel
caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all’esercente la
potestà genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un
voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può
rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 1 socio.
È
ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in
video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la
possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
La
convocazione è effettuata dal
Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella
bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con
altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta
ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di
avvenuta ricezione, fax, pubblicazione di avviso sul blog dell’associazione)
almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il
luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale
seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla
prima convocazione.
Di
ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario,
il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a
cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Art. 16 - I COMPITI
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
ha i seguenti compiti:
-
elabora
e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:
-
approva
il bilancio di esercizio;
-
approva
i regolamenti interni;
-
effettua
proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
-
delibera
le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione
o scissione dell'Associazione;
-
previa
determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio
Direttivo;
-
delibera
in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove
l’azione di responsabilità nei loro confronti.
Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto
da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 3 (tre) ed un
massimo di n. 5 (cinque) eletti fra i soci.
Il
potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni
del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
I
componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
I
membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci
chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura del
lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta
da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni
elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea
decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione
segreta e scrutinare i voti espressi.
In
caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla
carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei
non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le
nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio
medesimo.
Nell’impossibilità
di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna
sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i
sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se
viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono
convocare entro 15 giorni l’ Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione
di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si
riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è
convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni
prima della adunanza, dal Presidente.
Il
Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta,
scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il
Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più
uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
Di
ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del
Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo,
custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
-
il
Presidente;
-
uno
o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del
Presidente);
-
il
Tesoriere;
-
il
Segretario;
-
i
Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria
amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri),
nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
Nella
gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre
gli atti da sottoporre all'Assemblea;
-
dare
esecuzione alle delibere assembleari;
-
formalizzare
gli atti per la gestione dell'Associazione;
-
predisporre
gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
-
stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
-
deliberare
in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare
la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
-
individuare
le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
esperibili dall’Associazione;
-
deliberare
l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire
con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
-
compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa
la determinazione della quota associativa annuale;
-
elaborare
il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il
30 aprile di ciascun anno;
-
stabilire
i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente
sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
-
vigilare
sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 21 - PRESIDENTE
Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di
fronte a terzi e in giudizio.
È
eletto dal Consiglio Direttivo e dura in
carica per tre anni.
Ha
i seguenti compiti e poteri:
-
convocare
e presiedere il Consiglio Direttivo;
-
convocare
l’Assemblea dei Soci;
-
sottoscrivere
gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
-
aprire
e chiudere conti correnti bancari e
postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto
con il Tesoriere.
In
caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
In
caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 22 - SEGRETARIO
Il
Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
-
provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei
volontari assicurati;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni
dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - TESORIERE
Il
Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed
economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in
particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine
ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione;
mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione
della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai
fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei
Soci.
Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi
controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente
statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà
rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo
equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale;
l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza
di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal
Presidente del Tribunale di Forlì - Cesena.
Art. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte
la cariche elettive sono gratuite.
Art. 26 - SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei
Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa
Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi
la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni
in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del
precedente art. 10.
Art. 27 - NORMA DI RINVIO
Per
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di
enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed
in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 28 - NORME TRANSITORIE
Lo
Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta
inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono
l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o
l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di
successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel
momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà
operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i
medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in
vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto
con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4
del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso
il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come le
clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice
del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere
dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.
Resta
inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio
Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente
Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini
dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
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Approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Agt Guide Turistiche della
Romagna di Savignano sul Rubicone
Savignano sul Rubicone 05/10/2020